ADI Statuto
approvato il 25 agosto 2013
TITOLO I – Costituzione e finalità
Art. 1 Costituzione
- E’ costituita, l’ Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani sinteticamente denominata ADI .
- L’ADI è autonoma e indipendente da partiti politici, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, movimenti, associazioni, enti pubblici e privati di qualsiasi natura; non persegue fini di lucro. I propri associati hanno pari diritti e doveri.
- All’ADI possono aderire:
- docenti in formazione
- docenti a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese quelle post-secondarie, dirette a fini speciali e della istruzione e formazione professionale, in servizio attivo e non;
- docenti che occupano livelli intermedi di leadership professionale in ambito pedagogico-didattico e organizzativo-gestionale;
- docenti che ricoprono l’incarico di collaboratore vicario;
- dirigenti scolastici in servizio attivo e non;
- ispettori scolastici in servizio attivo e non;
- docenti universitari in servizio attivo e non;
- ricercatori universitari in servizio attivo e non;
- quanti svolgono attività di formazione e ricerca nel campo dell’istruzione e della formazione.
- istituzioni scolastiche e formative
Art. 2 Finalità
Sono finalità dell’ADI:
- Il perseguimento dell’ equità e qualità dell’istruzione e formazione di tutti nel rispetto dei diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia;
- la valorizzazione del capitale umano, sociale e decisionale della docenza;
- lo sviluppo e la progressione della carriera docente in figure e ruoli professionali differenziati a sostegno di un’organizzazione dell’istruzione efficace ed efficiente;
- la valorizzazione della dirigenza scolastica come leadership di sistema per l’ innovazione sostenibile;
- la decentralizzazione come modalità di gestione dell’istruzione aderente ai bisogni formativi dei cittadini, liberata dalle pastoie burocratiche dello statalismo.
Art. 3 Funzioni
Per il perseguimento delle finalità di cui all’art.2, l’ADI svolge le seguenti funzioni:
- salvaguarda il prestigio sociale e l’autonomia professionale delle categorie di cui all’art. 1 comma 3, ne valorizza il merito, promuove e sostiene il lavoro di squadra, tutela condizioni di vita e di lavoro che siano soddisfacenti, sostenibili e rispettose dei diritti sanciti dalla normativa europea anche in riferimento al lavoro a tempo determinato;
- promuove l’elaborazione e diffusione di standard professionali che definiscano la missione, la visione e i saperi professionali della docenza, in tutte le sue fasi di sviluppo, e della dirigenza scolastica;
- favorisce e sostiene lo sviluppo dell’etica professionale anche mediante la formulazione e l’adesione a codici deontologici della docenza e della dirigenza scolastica;
- progetta e organizza la formazione professionale e culturale;
- fa ricerca e produce elaborazioni sulle condizioni professionali e sulle tematiche di innovazione e riforma dell’istruzione e della formazione;
- è portavoce della docenza e della dirigenza scolastica nei confronti dei decisori politici;
- nelle proprie articolazioni è punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e l’amministrazione scolastica;
- promuove le relazioni e il confronto con le associazioni disciplinari e con l’associazionismo professionale dei docenti e dirigenti scolastici del nostro e di altri Paesi; partecipa e/o aderisce ad analoghe realtà associative internazionali;
- garantisce la diffusione, con ogni mezzo, privilegiando quelli digitali, del sapere professionale, della cultura valutativa e delle proprie iniziative, anche con la costituzione di specifici network;
- favorisce lo scambio di esperienze e idee fra diverse realtà del nostro e di altri Paesi;
- collabora con istituzioni di ricerca italiane e straniere nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della formazione;
- elabora piattaforme contrattuali che rappresentino e sostengano la valorizzazione della docenza e della dirigenza scolastica coerenti con le finalità indicate all’art. 2.
Art. 4- Convenzioni
- L’ADI può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai propri associati tutela assicurativa e legale.
Art. 5- Patrimonio
- Il patrimonio dell’ADI è costituito dalle quote associative degli aderenti all’associazione di cui all’art.1.3, dai beni immobili di proprietà dell’associazione, da eventuali legati e donazioni, da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO II – Dei soci
Art. 6- Iscrizione all’ADI
- L’iscrizione all’ADI si attiva all’atto della sottoscrizione della delega del nuovo socio in cui dichiara la volontà di adesione all’Associazione.
- L’iscrizione all’ADI comporta l’accettazione delle regole contenute nel presente Statuto e nel Regolamento/i associativo/i.
- L’ADI si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di iscrizione con provvedimento motivato.
- La decisione di cui al comma precedente è assunta dal Collegio dei Probiviri, a seguito di richiesta del Presidente nazionale.
- La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Art. 7- Diritti e doveri dei soci
- Il socio è tenuto ad effettuare il versamento della quota associativa secondo l’entità e le modalità stabilite dal Regolamento deliberato dal Consiglio direttivo.
- I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto all’elettorato attivo e passivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell’Associazione.
- I soci hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.
- Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle linee politiche, degli orientamenti e del codice deontologico deliberati dagli organi statutari dell’ADI, con l’impegno a sostenerli e diffonderli.
Art. 8- Soci onorari
- E’ istituito il titolo di socio onorario, da attribuire a personalità del mondo della cultura e della ricerca educativa che collaborano in modo continuativo con l’associazione, arricchendone i contenuti e valorizzandone l’immagine. Tale attribuzione è di competenza del Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo.
- Il socio onorario partecipa ai lavori del Congresso nazionale senza diritto di voto.
Art. 9- Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
- dimissioni;
- interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
- espulsione.
- L’espulsione è deliberata dal Collegio dei probiviri per infrazione dello Statuto, per attività contrarie alle finalità dell’ADI o che ne ledano l’immagine e il prestigio. Tali violazioni devono essere oggetto di segnalazione e documentazione al Presidente nazionale dell’ADI che le trasmette al Collegio dei probiviri, il quale adotta l’eventuale provvedimento nel rispetto delle garanzie a difesa, e delle norme assunte con proprio Regolamento.
TITOLO III – Organizzazione dell’Associazione
Art. 10- Gli organi nazionali
Sono organi nazionali dell’Associazione:
- il Congresso nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Tesoriere nazionale
Art. 11- Il Congresso nazionale
- Il Congresso nazionale è l’organo che delibera a maggioranza assoluta le linee politiche, culturali e professionali dell’ADI. Formula ed approva con la maggioranza dei 2/3 lo Statuto dell’Associazione e le eventuali integrazioni e modificazioni. Elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente nazionale e il Tesoriere. Elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei conti.
- Il Congresso è convocato dal Presidente nazionale, di norma ogni tre anni con le modalità fissate nel Regolamento deliberato dal Consiglio direttivo.
Art. 12- Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale:
- ha la legale rappresentanza dell’ADI e la firma sociale;
- convoca il Congresso nazionale;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio direttivo, e più in generale del buon funzionamento, dell’immagine esterna e del prestigio dell’Associazione;
- nomina e revoca i componenti del suo staff.
- In caso di necessità delega le proprie funzioni al vicepresidente vicario da lui nominato.
- Il Congresso, convocato in seduta straordinaria dai 2/3 del Consiglio direttivo, può rimuovere, con deliberazione a maggioranza dei 2/3, il Presidente nazionale in qualsiasi momento prima della scadenza del suo mandato.
Art. 13- Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è costituito da:
- Presidente nazionale dell’ADI,
- Vicepresidente nazionale
- Presidenti regionali, in caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori un componente regionale da lui delegato;
- Responsabili di aree tematiche strategiche definite nel Regolamento.
- Il Consiglio direttivo ha funzioni di promozione e di controllo della politica associativa stabilita dal Congresso.
- Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente.
- L’ordine del giorno è definito dal Presidente e deve recepire gli argomenti eventualmente proposti dai Presidenti regionali e dai responsabili di area.
- Il Consiglio può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- Il Consiglio:
- determina le modalità, gli strumenti e i tempi per rendere esecutive le linee programmatiche approvate dal Congresso;
- approva eventuali intese con altri organismi associativi;
- determina l’ammontare della quota associativa;
- delibera il Regolamento dell’ADI, ivi compreso il regolamento congressuale.
- Il Consiglio, una volta all’anno, si riunisce per approvare il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere, sentito il Presidente nazionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, eletti dal Congresso nazionale.
- Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti, eletti dal Congresso nazionale.
Art. 15 – Tesoriere
- Il Tesoriere è eletto dal Congresso nazionale ed è membro di diritto del Consiglio direttivo
- ll Tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’ADI, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale nonché il bilancio di previsione da presentare al Consiglio direttivo per la loro deliberazione
Art. 16 – Organi periferici
Sono Organi Periferici dell’Associazione:
- L’Assemblea regionale
- Il Presidente regionale
- Il Tesoriere regionale.
Art. 17 – Assemblea regionale
- E’ costituita dai soci della Regione.
- Elegge il Presidente Regionale.
- E’ sede di confronto, approfondimento e acquisizione delle linee politiche, culturali e professionali assunte dall’Associazione a livello nazionale nonché di elaborazione e proposta per la costruzione e lo sviluppo di tali linee.
Art. 18 – Presidente regionale
- Rappresenta l’Associazione in tutte le sedi della Regione e ne è il legale rappresentante.
- E’ garante del rispetto della linea politica culturale e professionale dell’associazione definita a livello nazionale e dell’immagine dell’Associazione nella propria regione.
- In sede di prima applicazione e fino a quando nella Regione non ci sarà il numero minimo di associati e di città rappresentate definito in sede di Regolamento, il Presidente regionale viene designato dal Presidente nazionale e sottoposto all’approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 19- Tesoriere regionale
- È eletto dall’Assemblea regionale.
- Il Tesoriere regionale riferisce annualmente al Tesoriere nazionale sul bilancio regionale dell’Associazione.
- Il Regolamento nazionale definisce la percentuale della quota associativa da assegnare alle Sezioni Regionali .
- In sede di prima applicazione e fino a quando non sia ufficialmente costituita la Sezione Regionale dell’Associazione le quote associative sono gestite dal Tesoriere Nazionale che rimborserà direttamente al Presidente Regionale le spese sostenute, preventivamente concordate e opportunamente documentate.
Art. 20 – Eleggibilità
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
TITOLO IV- Modifiche statutarie e scioglimento dell’associazione
Art. 21 – Modifiche statutarie
- Ogni modifica al presente Statuto potrà essere apportata esclusivamente in sede di Congresso Nazionale.
Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione
- L’Associazione può essere sciolta con risoluzione votata dalla maggioranza dei due terzi del Congresso nazionale convocato in seduta straordinaria, il quale provvederà alla destinazione di eventuali beni e alla nomina di un liquidatore.
- Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L.23 dicembre 1996, n.662.
TITOLO V- Rinvio
Art.23 – Rinvio a norme di legge
- Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.